Il tema del rischio è sempre più centrale in un contesto socio-economico in cui l’imprevedibilità e la precarietà possono mettere a dura prova la vita di un’impresa. Un imprenditore lungimirante mira a porre l’attività di impresa al riparo dal rischio, facendo sì che essa possa sopravvivere anche all’imprenditore stesso.
I maggiori rischi a livello mondiale individuati in questo ultimo decennio, possono sembrare troppo lontani dalla quotidiana attività delle aziende. Un’analisi più attenta può far comprendere invece come le imprese abbiano tutto l’interesse ad indagare l’impatto dei grandi rischi sulla propria realtà aziendale e a tenerne conto al momento di pianificare strategie a lungo termine e impostare sistemi di difesa.
Il decreto legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4/07/2001 è uno strumento per mitigare il rischio d’impresa, ed ha introdotto nell’ ordinamento giuridico italiano una novità non solo di natura giuridica ma anche culturale: la previsione di una forma di responsabilità degli enti/imprese per reati commessi nel loro “interesse o vantaggio” da soggetti ad essi appartenenti.
Tale responsabilità non si sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’autore del reato, infatti l’impresa viene sanzionata, perché si ritiene che, se un reato viene commesso in ambito aziendale, sono mancati controlli interni adeguati, e non sono state predisposte le giuste misure preventive, idonee ad evitarne la commissione.
Si è di fronte ad un deficit organizzativo ad una vera e propria "colpa di organizzazione" dell'ente/impresa.
Il legislatore ha quindi espressamente previsto, con il decreto in oggetto, la possibilità per l’Ente di essere esentato dalla predetta responsabilità, nella sola ipotesi in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (incluso l’Organismo di Vigilanza) e che il modello risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato.
A quasi diciotto anni dalla sua istituzione, la responsabilità da reato delle imprese ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 continua a rappresentare un tema di attualità, attese le numerose modifiche subite dal catalogo degli illeciti che ne determinano l’insorgere.
Le imprese e le associazioni sono i principali destinatari della disciplina contenuta nel decreto in oggetto, ed il modello adottato, non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell’impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa.
Inoltre un sistema di compliance al D.Lgs. 231/01 ben progettato e realizzato deve integrarsi con gli altri sistemi gestionali della società, in modo da non creare artificiose sovrapposizioni che ne riducano l’efficacia.
L’Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:
- di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (Organismo Di Vigilianza) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello 231;
- che il modello è stato eluso in modo fraudolento.
Il Modello correttamente predisposto ed efficacemente attuato evita sanzioni di natura pecuniaria ed interdittiva quali:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessione;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dal 2001 anno di entrata n vigore della normativa ad oggi, sono progressivamente state introdotte nuove tipologie di reato che comportano una responsabilità amministrativa per l’azienda: il numero attuale arriva ad oltre 155 differenti fattispecie di reato, ed altre sono allo studio da parte del Legislatore, sui principali temi di interesse sociale.
L’adozione di un Modello Organizzativo conforme al D. Lgs. 231/01 non è tutt’oggi obbligatoria per legge, ma per i motivi sopra elencati, adottarlo e rispettarlo presenta notevoli vantaggi. L’azienda aumenta la propria reputazione sul mercato, soprattutto nei confronti della Pubblica Amministrazione. Infatti l’esistenza di un Modello Organizzativo di Compliance a D.Lgs. 231/01 è molto spesso una clausola introdotta in molti bandi di gara, pubblici e non, e le società che emettono i bandi si rapportano preferibilmente con partner già strutturati rispetto al D.Lgs. 231.